NUOVA ORDINANZA DELLA REGIONE LAZIO N. Z00010 DEL 17/03/2020 - PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID-19

Validità fino al 5 aprile 2020

Data:

17 marzo 2020

Descrizione

1) Le attività commerciali di cui all’allegato 1, del DPCM 11 marzo 2020, ad eccezione delle 
farmacie e delle parafarmacie, osservano il seguente orario di apertura al pubblico: dalle ore 8.30 alle ore 19 con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento fino al 5 aprile 2020, salvo nuovo provvedimento.
Nelle domeniche e nei giorni festivi le attività commerciali di cui all’allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020, ad eccezione delle farmacie e delle parafarmacie, osservano il seguente orario di apertura al pubblico: dalle ore 8.30 alle ore 15 con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento fino al 5 aprile 2020, salvo nuovo provvedimento.
2) I gestori delle attività di cui al punto precedente devono comunque:
a) garantire un accesso ai predetti luoghi con modalita' contingentate o comunque idonee a 
evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei 
locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la 
distanza di almeno un metro, tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attivita' in 
caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il 
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
b) garantire e incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, adottando 
protocolli interni di sicurezza e ricorrendo a qualsiasi dispositivo utile a limitare le forme dicontagio; 
3) Si invita la cittadinanza, ove possibile, ad effettuare l’approvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali presenti nel proprio quartiere di residenza o in quello in cui si svolge l’attività lavorativa.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
La presente ordinanza ha validità fino al 5 aprile 2020, salvo nuovo provvedimento.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti con richiesta di trasmissione ai Sindaci dei Comuni del Lazio.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. 
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

In allegato il testo integrale. 

 

Allegati

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