Faq - Recupero Ticket Sanitari

Data:

17 novembre 2015

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FAQ- RECUPERO TICKET SANITARI

1.Perchè la Regione sta provvedendo ad inviare avvisi bonari relativi agli anni 2009 e 2010?

Le lettere bonarie riguardano le esenzioni ticket sanitario per reddito ottenute dai cittadini negli anni 2009 e 2010 senza averne diritto. Un’operazione importante per fare chiarezza e garantire l’equità tra i cittadini prevista da una disposizione normativa regionale.Con una delibera del 14 aprile 2015, la Giunta ha indicato le modalità con cui realizzare l’attività di recupero, in due fasi distinte, una bonaria e l’altra, successiva, in collaborazione con Equitalia.

2.Quali sono i controlli effettuati dalla Regione prima dell’invio degli avvisi bonari?

I dati sono stati incrociati con quelli delle dichiarazioni dei redditi relative rispettivamente agli anni di imposta 2008 e 2009, trasmesse alla Regione dall’Agenzia delle Entrate. Riguardano le prestazioni specialistiche e farmaceutiche rese dagli enti del servizio sanitario regionale del Lazio in regime di esenzione reddituale: codici E01-E02-E03-E04. In questo modo sono stati individuati i soggetti interessati dall’avviso bonario. Non sono stati considerati i soggetti che pur avendo indicato erroneamente l’esenzione per requisiti reddituali avevano usufruito durante l’anno di un’esenzione per patologia.

3.Ho ricevuto l’avviso bonario per il pagamento di prestazioni o farmaci a cui non avevo diritto. Quali sono le tipologie di esenzione per reddito per avere diritto all’esonero dal pagamento?

Le tipologie di esenzione per reddito attualmente vigenti sono quattro:
Esenzione E01 : Cittadini di età inferiore a 6 anni e superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro.
Esenzione E02 : Disoccupati e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico;
Esenzione E03: Titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico art. 8, comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integr.;
Esenzione E04: Titolari di pensioni minima di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.

4.Cosa si intende per reddito complessivo del nucleo familiare?

Il reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei singoli redditi ai fini IRPEF prodotti dai componenti il nucleo. Il nucleo familiare è costituito dall’interessato, dal coniuge, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari fiscalmente a carico. I familiari possono essere considerati a carico solo se non dispongono di un reddito proprio superiore 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili. Il reddito di riferimento, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per l’esenzione reddituale, è quello dichiarato nell’anno in cui sono state effettuate le prestazioni e, quindi, riferito all’anno di imposta precedente.

5. Il reddito IRPEF e l’ ISEE sono la stessa cosa?

No. L’ ISEE è un indicatore che tiene conto di reddito, patrimonio (mobiliare e immobiliare) e delle caratteristiche di un nucleo familiare (per numerosità e tipologia). Esso non viene preso in considerazione ai fini del riconoscimento del diritto all’esenzione dai ticket.

6.Perché sono state inviate comunicazioni ai minori?

Questo tipo di comunicazioni non possono essere comunicate a persone diverse dal soggetto interessato. L’avviso bonario è stato quindi inviato al destinatario al suo indirizzo di residenza anagrafica. Quando è destinato ad un minore di età inferiore ai 14 anni l’atto deve essere correttamente consegnato dal servizio postale alle persone autorizzate ai sensi della normativa vigente.

7. Ho ricevuto l’avviso bonario per una prestazione eseguita tra il 2009 e il 2010in un consultorio della Asl Roma D. Cosa devo fare?

Si è verificata un’anomalia nella trasmissione dei dati sulle prestazioni gratuite erogate negli anni 2009 e 2010 nei consultori della ASL Roma D della Regione Lazio. Si tratta di prestazioni che sono e restano gratuite e che i cittadini non sono tenuti a pagare. In questo caso la Regione agisce in autotutela annullando tutti gli avvisi bonari che rientrano in questa casistica. Nel caso di pagamenti già emessi, la Regione si impegna a rimborsare l’importo d’ufficio.

8.L’avviso bonario non contiene le indicazioni specifiche delle prestazioni erogate. Come fare per avere maggiori dettagli?

L'avviso rispetta i vincoli in materia di privacy, per questo contiene solamente l'indicazione del presidio ospedaliero in cui è stata effettuata la prestazione e la branca specialistica di riferimento. Su richiesta del contribuente, gli uffici regionali possono provvedere alla consegna di un documento più analitico, contenente:
- la ricostruzione puntuale del reddito della famiglia fiscale di riferimento, come desunto dai dati dell’anagrafe tributaria;
- la puntuale indicazione delle prestazioni effettuate.

9. L’avviso bonario non contiene le indicazioni specifiche sui farmaci utilizzati nel 2009. Ma a distanza di sei anni, come posso ricordare di che farmaco si tratta?

Se si scrive alla casella di posta indicando il numero di pratica si può risalire a quale tipo di farmaco si fa riferimento. Per motivi di privacy, le lettere non contengono le specifiche dei consumi effettuati.

10. Ho un’esenzione per patologia. Il mio medico ha però indicato  un’esenzione per reddito e ho ricevuto l’avviso bonario con cui mi si chiede di pagare. Cosa posso fare?

La Regione ha cercato di ridurre il più possibile questa casistica. Nell’elaborazione dei dati, infatti, sono stati esclusi dagli avvisi bonari tutti i contribuenti che almeno una volta nel biennio interessato (anni 2009-2010) avevano fruito dell’esenzione per patologia. Il cittadino può inviare un’istanza in autotutela alla Regione nel caso in cui abbia ricevuto erroneamente l’avviso bonario pur in presenza di un’esenzione per patologia. Le modalità sono riportate nell’avviso. È possibile farloattraverso raccomandata, PEC o email  allegando la certificazione comprovante la sussistenza dell’esenzione per patologia nell’anno in cui è stata effettuata la prestazione.

11.  Se è stato il mio medico a prescrivere una prestazione con esonero dal ticket per reddito a cui non avevo diritto devo pagare anche se non ne sapevo nulla?

In questo caso, anche se l’errore è stato commesso dal medico, il cittadino deve pagare comunque l’importo perché ha usufruito di un’esenzione che non gli spettava, allo stesso modo di come avrebbe fatto se il medico non avesse commesso l’errore.

12. Ho ricevuto l’avviso bonario, ma le spese richieste per la pratica sono superiori al costo del farmaco stesso. Come mai?

Si tratta di spese amministrativein linea con quelle applicate dalle altre amministrazioni pubbliche in questi casi. Servono a coprire le spese per le pratiche e sono in linea con la normativa di riferimento. L’attività di recupero ha interessato solo pratiche relative a somme superiori o pari a 10 euro. Le spese sono finalizzate alla copertura degli oneri sostenuti dalla Regione per la lavorazione delle pratiche e per le attività di recupero dei crediti.

13. Un dubbio: arrivano nel 2015 richieste di recupero relative al 2009 e al 2010. Ma non sono prescritte?

No. La prescrizione del diritto alla riscossione di tali somme è di 10 anni.

14. Ho ricevuto l’avviso da parte della Regione. Come pagare?

Il cittadino che ha ricevuto l’avviso bonario da parte della Regionee ritiene corretta l’azione di recupero regionale deve provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso, secondo le modalità contenute nell’atto stesso:
-  pagamento presso gli sportelli Cup degli enti del servizio sanitario regionale;
-      pagamento presso gli sportelli delle Poste utilizzando il bollettino premarcato;
-  pagamento a mezzo bonifico bancario: in questo caso è necessario riportare nella causale del bonifico l’ID pratica riportato nel frontespizio dell’avviso.

15.  Ho ricevuto l’avviso da parte della Regione. Ho bisogni di chiarimenti. A chi rivolgermi?

Il cittadino che ritiene di dover richiedere alla Regione alcuni chiarimenti o approfondimenti può:
- chiamare il contact center recupero ticket al numero verde 800.909.120;
- scrivere una mail all’indirizzo recuperoticket@regione.lazio.it
- recarsi di persona presso il contact center recupero ticket, sito in via R.R. Garibaldi 7, Palazzina C, 00145 Roma.
Su richiesta del contribuente, gli uffici regionali possono provvedere alla consegna di un documento  più analitico, contenente:
- la ricostruzione puntuale del reddito della famiglia fiscale di riferimento, come desunto dai dati dell’anagrafe tributaria;
- la puntuale indicazione delle prestazioni effettuate.

16.  Ho ricevuto l’avviso da parte della Regione. Ritengo di non dover pagare. Cosa devo fare?

Il cittadino che ha ricevuto l’avviso bonario da parte della Regione e non ritiene di dover pagare può inviare la documentazione sulla base delle modalità riportate nell’avviso stesso.

17. L’avviso bonario può essere rateizzato?

Per poter fruire della rateizzazione è necessario attendere l'emissione della cartella esattoriale di Equitalia, decorso il termine utile per il pagamento dell'avviso bonario.  La cartella esattoriale Equitalia, però, presenterà dei costi di carico aggiuntivi rispetto a quelli contenuti nell'avviso bonario regionale. Il cittadino può valutare autonomamente la modalità che ritiene più opportuna.

18. Nel momento in cui presento la documentazione per regolarizzare la mia posizione, considero il termine di 30 giorni dalla ricevuta dell’avviso bonario indicato nell’avviso?

Il termine entro cui provvedere al pagamento delle somme richieste è interrotto a dalla data in cui perviene alla Regione la documentazione da parte del cittadino al fine di regolarizzare la sua posizione. Nel caso in cui l’istanza di autotutela presentata venga rigettata, il termine dei trenta giorni riprende dalla data in cui la Regione provvede a dare la comunicazione al cittadino interessato.
 

Pagina aggiornata il 23/02/2024